Legge Regione Campani n. 13/2019 – Misurazione Radon

La Legge della Regione Campani n. 13 del 8 luglio 2019 impone l’obbligo di rilevare e certificare i livelli del Radon nelle attività situate a piano terra ad eccezione dei locali residenziali e vani tecnici per gli impianti. I risultati andranno trasmessi al Comune e all’ARPAC pena la sospensione delle certificazioni di agibilità del locale. Il Radon è un gas radioattivo di origine naturale, è inodore, incolore e insapore impercettibile dai nostri sensi. Presente principalmente nei locali a diretto contatto con il suolo, comporta un livello di rischio maggiore se inspirato in quantitativi eccessivi e per periodi prolungati (www.fondazioneveronesi.it).

Il Gas è emesso da sottosuoli con presenza di tufo, graniti e porfidi, può penetrare nella struttura attraverso le fessure o punti aperti delle fondazioni o, se dette rocce sono usati come materiali da costruzione, possono emettere loro stessi Radon nell’ambiente. Il gas emette delle particelle che riescono a depositarsi nel tessuto polmonare danneggiando le cellule epiteliali aumentando le probabilità di contrarre una malattia tumorale.

Le “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente confinato chiuso” obbligano alla misurazione, mediante strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari su periodo annuale suddiviso in due semestri, dei livelli di gas Radon in interrati, seminterrati e locali a piano terra aperti al pubblico. Per questi, il livello limite è 300 Bq/mc. Sono esclusi dall’obbligo i locali tecnici a servizio di impianti e locali residenziali. Entro il 16 gennaio 2021, ogni attività è obbligata ad inviare al Comune e all’ARPAC i risultati delle misurazioni annuali (il termine ultimo per l’inizio delle misurazioni è il 16 ottobre 2019).

Trascorso il termine del 16 gennaio 2021, il Comune intimerà la trasmissione concedendo un termine non superiore a trenta giorni scaduti i quali si provvederà alla sospensione della certificazione di agibilità e quindi a non poter più svolgere l’attività all’interno del locale ritenuto inagibile. Conseguenza di ciò è la chiusura del locale per inagibilità, impossibilità di affitto o vendita del locale per mancanza di agibilità, impossibilità di richieste al SUAP, impossibilità di avviare nuove attività nel locale, non applicabilità di contratti di assicurazione.

PER LE NUOVE COSTRUZIONI

Fino all’approvazione del Piano Regionale Radon e adeguamenti delle varie normative i valori limite in ambiente chiuso sono 200 Bq/mc e il progetto deve dimostrare la bassa probabilità di accumulo nei locali. Il limite deve essere garantito anche per gli interventi successivi.

PER GLI EDIFICI ESISTENTI

Oltre alle limitazioni già esplicate, qualora i valori dovessero superare il limite fissato, il proprietario deve presentare entro 60 gg un piano di risanamento.

NORMTIVA

Legge Regione Campania 8 luglio 2019 – “Norme in materia di riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”